L’associazione

Il GasBo è una associazione di promozione sociale regolarmente iscritta nel registro delle associazioni della regione.

Il GasBo prende le decisioni a livello assembleare, cioè ogni socio partecipa alle decisione dell’associazione mediante assemblee che vengono fatte con frequenza mensile.

In particolare nelle assemblee vengono decisi gli accessi di nuovi produttori o la loro sostituzione. La scelta di nuovi produttori viene fatta mediante i criteri elaborati dai soci del GasBo.

Esiste un Consiglio Esecutivo che, come dice il nome, ha la funzione di eseguire ciò che a livello assembleare viene deciso. Ha anche la facoltà di prendere piccole decisioni inerenti la gestione quotidiana.

Le riunioni dell’Associazione vengono fatte ogni mese circa, o secondo necessità. Sono riunioni aperte dove ogni socio partecipa alle decisioni.

UN PO’ DI STORIA

Il Gruppo di Acquisto Solidale di Bologna nasce nel 1997 da un’idea di alcuni soci di una cooperativa che gestiva una Bottega del Commercio Equo e Solidale.

Nel 2002, data la continua espansione, decide di formalizzarsi in una associazione di promozione sociale, registrandosi col nome; La Madia.

Nel tempo il numero di soci cresce enormemente. Questo elevato numero rischiava di allontanare il GasBo dalla filosofia dei GAS, dove i membri del gruppo si conoscono e partecipano alle scelte; si è quindi deciso di suddividere il GasBo in sottogruppi in base alla territorialità di iscrizione.

Nel 2011 il GasBo decide di creare maggiore stabilità alla associazione adeguando il suo statuto ad una realtà in continua crescita. Per fare questo decide di chiudere l’associazione e ricrearla con il nome  GasBo – Gruppo di Acquisto Solidale di Bologna.

 

I GAS PER LA LEGGE ITALIANA

La Finanziaria 2008 (L. 244 del 24/12/2007) all’articolo 1 comma 266, 267, 268 ha sottolineato l’esonero dalle imposte dirette e indirette delle attività svolte internamente ai gas (formalmente costituiti in associazione):
266. Sono definiti «gruppi di acquisto solidale» i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.
267. Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 266, limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell’applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 4, settimo comma,del medesimo decreto, e ai fini dell’applicazione del regime di imposta del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.